Art. 1
Il contributo dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 911, a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista, è elevato a L. 3.200.000 a decorrere dal l'esercizio finanziario 1941-XIX-1942-XX.
Il contributo dello Stato, previsto dall'art. 1 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 911, a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista, è elevato a L. 3.200.000 a decorrere dal l'esercizio finanziario 1941-XIX-1942-XX.