LEGGE 24 agosto 1941, n. 1157

Type Legge
Publication 1941-08-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli atti di concentrazione di portafogli assicurativi delle rappresentanze di Compagnie straniere in Italia, che si attueranno fino alla cessazione dello stato di guerra, beneficiano della riduzione ad un quarto delle normali imposte di registro ed ipotecarie, previste, per gli atti di fusione di società commerciali, dall'art. 4 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283. Non sono, però, restituibili le imposte di registro ed ipotecarie già percette anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ricci - Grandi - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Grandi

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