LEGGE 31 ottobre 1941, n. 1200

Type Legge
Publication 1941-10-31
Ultimo aggiornamento 2025-05-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I Comuni e le Provincie che, durante lo stato di guerra, abbiano acquisito o verranno ad acquisire, ai sensi dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, o in base a disposizioni contrattuali, il diritto al riscatto di servizi affidati all'industria privata, potranno esercitare tale diritto, in deroga alle disposizioni del secondo comma del precitato articolo o a qualsiasi disposizione contrattuale, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: Grandi

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