LEGGE 12 novembre 1941, n. 1247
Art. 1
È prorogato di un anno il biennio di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, espletati negli anni 1939-XVII e 1940-XVIII e degli elenchi dei vincitori dei concorsi all'ufficio di assistente universitario, espletati negli anni medesimi.
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