LEGGE 12 novembre 1941, n. 1248
Art. 1
Per tutta la durata della guerra, e, fino a sei mesi dopo la cessazione di essa, i vincitori dei concorsi a cattedre universitarie, i quali, entro il periodo di validità delle terne, siano stati o siano in servizio militare o militarizzati, oppure siano stati o siano comunque dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso Enti militari, potranno conseguire la nomina a straordinario anche indipendentemente dal possesso del requisito di coniugato o di vedovo fermo rimanendo, peraltro, che da tale requisito non potrà prescindersi per la loro successiva nomina ad ordinario. La nomina a straordinario dovrà essere disposta durante il periodo di validità della terna.
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