LEGGE 8 agosto 1941, n. 1251
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà, di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessità determinate dallo stato di guerra, sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia. Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al più presto il Comitato predetto. Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria A, B o C, di chiedere compensi o conguagli di sorta. La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ricci - Grandi Visto, il Guardasigilli: Grandi
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