LEGGE 25 ottobre 1941, n. 1294
Art. 1
Le conserve di pomodoro e le conserve alimentari, in genere, possono essere conservate in recipienti confezionati con lamierino nero verniciato o con altri materiali, purchè questi o le vernici adoperate risultino inattaccabili dai prodotti che tali recipienti debbono contenere e non cedano al prodotto conservato sostanze tossiche o che possono comunque riuscire nocive alla salute.
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