LEGGE 8 agosto 1941, n. 1313

Type Legge
Publication 1941-08-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri ed i cittadini italiani di razza non ariana; tale esclusione non si estende ai cittadini stranieri di razza ariana, quando il paese al quale appartengono abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - CIANO - TERUZZI - GRANDI -DI REVEL - G0RLA - TASSINARI - HOST VENTURI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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