LEGGE 24 novembre 1941, n. 1314
Art. 1
L'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni, costituito con R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1628, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è soppresso con effetto dalla data che sarà stabilita dal Ministro per i lavori pubblici, ed in ogni caso non oltre due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.
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