LEGGE 24 novembre 1941, n. 1362

Type Legge
Publication 1941-11-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Per la riparazione dei danni verificatisi in dipendenza delle alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'autunno 1940 sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in aggiunta a quelle autorizzate con la legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 47: a) lire 12.000.000 per lavori di demolizione, puntellamenti e sgombri, attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, ricovero per i senza tetto, ripristino di acquedotti e di opere igieniche e di edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè per altri bisogni ed opere urgenti di pronto soccorso; b) lire 2.000.000 per opere di consolidamento e di trasferimento di abitati; e) lire 1.000.000 per la concessione di sussidi a favore degli enti ausiliari dello Stato, a norma delle vigenti disposizioni, per il ripristino di opere stradali e di difesa degli abitati.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.