LEGGE 24 novembre 1941, n. 1363
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico Per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data della presente legge siano stati già approvati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni degli articoli 115 e seguenti del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio, può essere stabilito con decreto del Ministro per i lavori pubblici un nuovo termine, in modo che l'ulteriore periodo per la esecuzione dei lavori non superi un quinquennio dalla cessazione dello stato di guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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