LEGGE 11 dicembre 1941, n. 1385
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico Le disposizioni di cui alla legge 18 agosto 1940-XVIII, n. 1196, sono estese ai cittadini divenuti invalidi e, in caso di morte, ai loro congiunti, per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939-XVII al 10 giugno 1940-XVIII, ad opera di Forze armate nazionali od estere, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. L'estensione di cui alla presente legge riguarda anche i casi di morte e di invalidità, derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, comunque subiti all'estero, in occasione di guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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