LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1392
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:. Articolo Unico Il termine indicato all'art. 1 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718, circa la messa in servizio di scafi di qualsiasi tonnellaggio con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli, è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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