LEGGE 9 dicembre 1941, n. 1398
Art. 1
In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti, è data facoltà al Ministro per la marina di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 6 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.
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