LEGGE 9 dicembre 1941, n. 1399
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico È estesa agli organi centrali e periferici del Partito Nazionale Fascista l'esenzione dalle imposte di consumo prevista dall'art. 29, n. 5, del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1 lettera a), del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 338. La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL - SERENA Visto, il Guardasigilli: Grandi
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