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LEGGE 29 novembre 1941, n. 1408

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Quando la rappresentanza, la consulenza e qualsiasi altra forma di ingerenza dello Stato nel funzionamento o nella gestione di società, istituti aziende o enti in genere, privati o pubblici, di qualsiasi natura o denominazione, è esercitata mediante uno o più incaricati che siano dipendenti dallo Stato, questi assumono la qualifica di delegati governativi.