Art. 1
Quando la rappresentanza, la consulenza e qualsiasi altra forma di ingerenza dello Stato nel funzionamento o nella gestione di società, istituti aziende o enti in genere, privati o pubblici, di qualsiasi natura o denominazione, è esercitata mediante uno o più incaricati che siano dipendenti dallo Stato, questi assumono la qualifica di delegati governativi.