LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1409

Type Legge
Publication 1941-12-05
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo dello loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo. sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico Tutte lo concessioni definitive di pubbliche linee automobilistiche scadute e per il cui rinnovo non sia ancora intervenuto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quelle altre che verranno a scadere dopo la pubblicazione della presente legge potranno essere prorogate dal Ministero delle comunicazioni - in deroga, all'art. 2 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822 - fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione dello stato di guerra, alle condizioni sostanzialmente uguali a quelle contenute nei precedenti atti di concessione. La proroga avrà inizio dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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