LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1412
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo Unico Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal l3 marzo 1941-XIX, i redditi delle imprese nazionali di pesca e piscicoltura sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 60 per cento per le aziende con redditi superiori a lire 24.000 e del 70 per cento per le aziende con redditi fino al predetto limite di lire 24.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilit: GRANDI
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