LEGGE 11 dicembre 1941, n. 1426
Art. 1
Il numero massimo delle pensioni da concedere ai decorati dell'Ordine militare di Savoia viene elevato nella seguente misura; Cavalieri da 700 a 1000 Ufficiali » 140 » 200 Commendatori » 56 » 75 Grandi ufficiali » 25 » 35 Gran croci » 12 » 18 Nel detto limite sono comprese le pensioni di riversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse e da concedere alle bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
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