LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1435

Type Legge
Publication 1941-12-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

A decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX, passano alla dipendenza dello Stato i seguenti istituti e scuole, istituiti e mantenuti dal Governatorato di Roma: 1) istituto magistrale «Erminia Fuà Fusinato»; 2) scuola magistrale «Principessa Maria Pia»; 3) scuola di magistero professionale per la donna «Margherita di Savoia» con annessa scuola professionale femminile e scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile; 4) scuola tecnica commerciale maschile «Luciano Mele» con annessa scuola secondaria di avviamento professionale maschile a tipo commerciale; 5) scuola tecnica commerciale femminile «Padre Reginaldo Giuliani» con annessa scuola secondaria di avviamento professionale femminile a tipo commerciale; 6) scuola serale di commercio «Antonio Cantore». Le suppellettili, il materiale didattico, scientifico e tecnico ed i fondi assegnati alle Casse scolastiche restano a disposizione degli istituti e scuole di cui al precedente comma secondo le norme che regolano le scuole Regie rispettivamente corrispondenti. La Regia scuola di magistero professionale per la donna con annessa scuola professionale femminile, istituita in Roma con R. decreto 4 luglio 1941-XIX, n. 1073, sostituisce, agli effetti del passaggio di cui al primo comma del presente articolo, la scuola magistrale «Maria Pia di Savoia» assumendone la intitolazione, Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno approvati i ruoli organici delle altre scuole Regie dei vari tipi e gradi, derivate dal passaggio di cui al primo comma.

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