LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1436
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue: Articolo unico. I gerarchi del Partito Nazionale Fascista, nell'esercizio od a causa delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge. A norma dello Statuto del Partito Nazionale Fascista sono considerati gerarchi i fascisti che ricoprono le seguenti cariche: 1) Segretario del Partito Nazionale Fascista; 2) Componenti il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista; 3) Ispettori del Partito Nazionale Fascista; 4) Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e Segretari federali «comandati» con incarichi speciali; 5) Componenti i Direttori federali; 6) Ispettori federali preposti alle zone e Ispettori federali «comandati» per compiti particolari; 7) Segretari politici preposti ai Fasci di combattimento e Segretari politici «comandati» per compiti particolari; 8) Componenti i Direttori dei Fasci di combattimento; 9) Fiduciari dei gruppi rionali fascisti; 10) Componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti; 11) Capi settore; 12) Capi nucleo. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - SERENA - GRANDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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