LEGGE 14 novembre 1941, n. 1442

Type Legge
Publication 1941-11-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Ferma l'osservanza dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri. L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonchè l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.