LEGGE 11 dicembre 1941, n. 1464

Type Legge
Publication 1941-12-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 87 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è sostituito dal seguente: «Il sottotenente di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbia comunque prestato lodevolmente un anno di servizio, anche in più periodi, è dispensato dalla frequenza dei corsi di istruzione e dai periodi di esercitazione o di richiamo in servizio stabiliti dall'art. 82. Alla fine del predetto periodo di servizio egli è valutato per l'avanzamento, anche se non è compreso nei limiti di anzianità fissati dal Ministro per la guerra a norma dell'art. 80; se prescelto, è promosso non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente, di uguale anzianità, della stessa arma, corpo o servizio, che non abbiano carriera limitata al grado di capitano, e con decorrenza dalla medesima data. «Analogamente sono valutati per l'avanzamento i tenenti che abbiano compiuto lodevolmente due anni di servizio anche non continuativi e promossi non appena siano stati promossi al grado superiore i pari grado in servizio permanente di pari anzianità della stessa arma, corpo o servizio. «Ai fini indicati nei precedenti commi, è valido il servizio prestato a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII».

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