LEGGE 11 dicembre 1941, n. 1465
Art. 1
I commissari di leva provenienti dagli ufficiali, nominati in applicazione delle disposizioni anteriori a quelle del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, numero 1276, e che per effetto delle disposizioni stesse furono trasferiti, all'atto della assunzione in servizio, nei ruoli degli ufficiali di complemento in base all'età, sono considerati tutti trasferiti nei ruoli degli ufficiali della riserva della rispettiva arma e del rispettivo corpo o servizio, dal giorno della loro nomina a commissari di leva. Le promozioni conseguite nel complemento sono considerate avvenute nella riserva. È in facoltà del Ministro per la guerra di provvedere ad eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità in dipendenza di tale commutazione del titolo delle promozioni medesime. Le promozioni che eventualmente fossero conferite nel ruolo della riserva, per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo, o gli eventuali spostamenti nell'ordine di anzianità nelle promozioni già conferite, che si verificassero a seguito del passaggio nella riserva, non daranno luogo a corresponsioni di arretrati.
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