LEGGE 24 novembre 1941, n. 1474

Type Legge
Publication 1941-11-24
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il Ministro per la cultura popolare, su proposta della Commissione prevista dall'art. 4 della presente legge, ha la facoltà di richiedere ai prefetti del Regno il ritiro dalla circolazione dei testi letterari delle composizioni di musica varia destinati alla pubblica esecuzione che, nel concetto o nella forma, risultino privi dell'indispensabile decoro. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso da parte dell'interessato al Ministro per la cultura popolare entro 20 giorni dalla data del ritiro dalla circolazione dei suddetti testi da parte dei prefetti del Regno.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.