LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1477

Type Legge
Publication 1941-12-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Ove per circostanze di carattere contingente non sia possibile provvedere alla liquidazione formale delle spese facenti carico al bilancio del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana a causa della insufficienza dei titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori, possono essere corrisposti, in casi eccezionali e di motivata necessità, sui fondi trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, ai termini dei Regi decreti-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427 e 21 giugno 1941-XIX, n. 570, acconti non superiori ai quattro quinti dell'importo presuntivo della spesa.

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