LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1478
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA II Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 84, è sostituito dal seguente: «Quando la Commissione di cui all'art. 183, lett. d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, debba pronunziarsi nei riguardi del personale militare del Regio esercito, faranno parte della Commissione stessa, in luogo dei due funzionari amministrativi, due ufficiali generali del Regio esercito, nominati al principio di ogni anno, con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. «Quando la Commissione debba pronunziarsi nei riguardi dei militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa italiana e delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, saranno invece chiamati a far parte della Commissione rispettivamente due ufficiali ammiragli o generali della Regia marina o due ufficiali generali della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, del Corpo di polizia dell'Africa italiana o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designati ogni anno nel modo dinanzi indicato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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