LEGGE 29 dicembre 1941, n. 1479
Art. 1
Gli stabilimenti di distillazione, piroscissione e idrogenazione di oli minerali debbono impiegare oli greggi prodotti da rocce asfaltiche e bituminose e da combustibili nazionali nella misura che sarà determinata con decreto del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto potranno essere stabilite le condizioni di cessione dell'olio greggio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.