LEGGE 20 novembre 1941, n. 1485
Art. 1
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 31 marzo 1941: a) Accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali; b) Accordo sull'applicazione dell'assicurazione di malattia in base alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali; c) Accordo per la modifica dell'Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione annesso alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939-XVII; d) Protocollo relativo all'Accordo per il perfezionamento e la modifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali.
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