LEGGE 8 dicembre 1941, n. 1486

Type Legge
Publication 1941-12-08
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

I cittadini italiani legalmente esercenti la professione forense nei territori dell'Africa italiana, i quali siano rimpatriati per circostanze politiche eccezionali, sono iscritti negli albi dei procuratori anche se non abbiano compiuta la pratica e sostenuto l'esame stabilito dall'art. 17, numeri 5 e 6 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XI, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, fermi rimanendo gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti. L'iscrizione ha efficacia fino alla data in cui sarà depositata presso il Sindacato competente la graduatoria del primo concorso per l'esercizio della professione di procuratore che sarà indetto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

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