LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1490
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 4 della legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, è sostituito dal seguente: «I disciplinari relativi alla concessione definitiva di autolinee sono soggetti alla registrazione con imposta fissa. «La registrazione con imposta fissa si applica altresì a tutti gli atti con i quali l'originario concessionario ceda ad altri la concessione. «Gli atti di concessione provvisoria sono esenti da registrazione, ma devono portare una marca da bollo da lire 6 da annullarsi con il bollo dell'Ufficio competente. «Sono soggetti ad imposta fissa di registro tutti gli atti con i quali gli Enti locali si obbligano a corrispondere sussidi ai concessionari dei servizi automobilistici. «Gli atti relativi al trasporto di effetti postali, da effettuare con concessione provvisoria o definitiva, sono soggetti a registrazione con imposta fissa». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - GRANDI - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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