LEGGE 11 dicembre 1941, n. 1491
Art. 1
Alla legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1633, sulla utilizzazione totalitaria, nei ruoli degli ufficiali in congedo dei servizi sanitario e veterinario, dei medici farmacisti e veterinari, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 5-bis. - I medici, farmacisti e veterinari, che non abbiano compiuto il 55° anno di età e che trovandosi nelle posizioni di cui agli articoli 4 e 5 conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico, farmacista o veterinario, sono obbligati a farne denuncia, entro 60 giorni dall'avvenuto conseguimento, al distretto militare di residenza. «Chiunque ometta di effettuare tale denuncia entro il detto termine, o, dopo averla effettuata, non presenti entro sessanta giorni dalla denuncia stessa i documenti necessari per la nomina ad ufficiale, è punito, se è militare, con la reclusione militare non superiore a tre mesi, e, se non è militare, con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000».
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