LEGGE 24 novembre 1941, n. 1506
Art. 1
L'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, è modificato come appresso: «Sono stabiliti i contributi seguenti a favore di coloro che intendano costruire, costruire ed arredare, arredare, ampliare o migliorare alberghi, stabilimenti idro-termali o balneari, rifugi alpini, locali ricettivi o impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico: 1) sino al 25 per cento del capitale effettivamente impiegato e comprendente il valore del terreno, della costruzione, degli impianti, dell'arredamento, degli ampliamenti e delle attrezzature per le quali non siano concessi i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561. Il contributo potrà essere elevato sino al 35 per cento per attrezzature od impianti di particolare interesse turistico; 2) del 2,50 per cento per venticinque anni per le aziende che abbiano ottenuto i mutui di cui al R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, e per la parte mutuata, mentre per la parte non mutuata valgono le disposizioni del n. 1 del presente articolo; 3) sino al 2,50 per cento per venticinque anni sulla spesa incontrata per le opere di costruzione, ampliamenti e miglioramenti compiuti dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669, da privati che cedano gli stabili in affitto per 25 anni per uso alberghiero, a titolo di concorso nel pagamento dell'affitto. «Il contributo potrà essere elevato al 3,50 per cento nel caso che lo stabile da cedersi in affitto sia costruito da un Ente parastatale o di diritto pubblico dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 settembre 1937-XV, n. 1669. «I contributi di cui sopra potranno essere concessi soltanto per le opere ed attrezzature che siano ultimate ed in funzione quattro mesi prima della data che sarà stabilita per l'apertura dell'Esposizione universale di Roma e, comunque, non oltre i due anni dalla cessazione delle ostilità».
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