LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1509
Art. 1
Per tutta la durata dell'attuale guerra non costituisce impedimento all'avanzamento dei militari della Regia marina la condizione di temporanea inidoneità al servizio militare marittimo per ferite riportate in combattimento o per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio. I militari, i quali, a termini del comma precedente, abbiano conseguito una promozione, non potranno, però, essere ammessi ad ulteriore avanzamento se non dopo che abbiano acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbiano prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, a meno che essi non vengano nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma.
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