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LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1540

Current text a fecha 2008-12-22
Art. 1

L'art. 27 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica è sostituito dal seguente: «Il presidente dei singoli istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto potrà essere nominato un vice presidente il quale sostituirà il presidente nei casi di impedimento o di assenza. «Lo statuto di sui all'art. 23 determinerà: il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie entro le quali devono essere scelti. «Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati».