LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1541
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogato sino al 12 luglio 1945-XXIII il termine per l'attuazione del piano regolatore per l'allargamento delle vie San Tommaso, Bertola e dei Mercanti e per il risanamento degli isolati Sant'Aventino e Sant'Eusebio di Torino, stabilito con R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1356, convertito nella legge 25 giugno 1935-XIII, n. 378, e successivamente prorogato di anni due con il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1512, convertito nella legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 170. Le costruzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1356, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle sovraimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 12 luglio 1941-XIX, ma entro il 12 luglio 1945-XXIII, ferma restando, ad ogni effetto in tal caso, la decorrenza del venticinquennio di esenzione dal 13 luglio 1941-XIX. È estesa inoltre per tutta la durata della proroga l'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934-XII, n. 1356, relativa alla determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria elevata alla misura di L. 20 per ogni atto di trapasso di immobili al Comune e per ogni trascrizione in dipendenza della esecuzione del piano regolatore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - GRANDI -DI REVEL - BOTTAI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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