LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1542
Art. 1
È data facoltà al Ministro per le corporazioni di concedere a suo giudizio insindacabile, sentito il Consiglio superiore delle miniere, premi in misura non inferiore a L. 10.000 e non superiore a L. 50.000 a favore dei titolari dei permessi di ricerche minerarie, accordati a termini degli articoli 5 e 59 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n, 1443. Sono esclusi in ogni caso dalla concessione i titolari dei permessi che siano assegnatari di speciali contributi per l'esecuzione delle ricerche, e quelli per i quali l'assegnazione dei premi non sia necessaria in relazione alle loro condizioni finanziarie.
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