LEGGE 16 dicembre 1941, n. 1543

Type Legge
Publication 1941-12-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 9 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1873, convertito nella legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2426, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente: «Art. 9. - Il Consiglio superiore di marina è costituito come segue: a) un ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra designato d'armata o ammiraglio di squadra, presidente; b) un ammiraglio di squadra o di divisione, vicepresidente; c) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore della Regia marina di grado non superiore ad ammiraglio di divisione, membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari militari; d) un direttore generale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina, membro ordinario; e) un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina di grado non superiore al 5°, membro ordinario con funzioni anche di segretario per gli affari amministrativi. Sono membri straordinari del Consiglio superiore di marina il presidente del Comitato per i progetti delle navi, il presidente del Comitato per i progetti delle armi navali, i direttori generali del Ministero della marina e il comandante generale delle Capitanerie di porto. Essi, ed in caso di impedimento chi ne fa le veci, intervengono alle sedute in seguito ad invito del presidente, quando si discutono questioni di loro rispettiva competenza, ma soltanto i presidenti del Comitato per i progetti delle navi e del Comitato per i progetti delle armi navali hanno voto deliberativo; gli altri non hanno voto. Quando si trattino questioni di organica interviene, in qualità di membro straordinario, con voto deliberativo, anche il sottocapo di Stato Maggiore. Il presidente ha facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio superiore qualsiasi ufficiale ammiraglio o capitano di vascello e gradi corrispondenti o funzionario civile del Ministero di grado non inferiore al 6° per dare informazioni ed esprimere parere puramente consultivo su affari in cui abbiano speciale competenza. Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del successivo articolo 10, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari, con voto deliberativo, un consigliere di Stato, un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 5° ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare: a) l'ufficiale del Genio navale più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle navi, escluso il presidente; b) l'ufficiale per le Armi navali più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati presso il Comitato per i progetti delle Armi navali, escluso il presidente; c) l'ispettore del Genio od un ufficiale del Genio militare da lui delegato. Il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato sono sostituiti, in caso di impedimento, dai rispettivi supplenti». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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