LEGGE 18 dicembre 1941, n. 1544
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le costruzioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 661, potranno fruire della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle sovrimposte comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 24 marzo 1941-XIX, ma entro il 24 marzo 1944-XXII, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza dell'esenzione stessa dal 25 marzo 1941-XIX. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - GRANDI -DI REVEL Visto, il Guardasigilli GRANDI
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