LEGGE 11 dicembre 1941, n. 1561
Art. 1
In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti, il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per spese di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di tre miliardi, oltre gl'interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.
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