LEGGE 8 dicembre 1941, n. 1567
Art. 1
Al raggruppamento degli uffici, alla fusione ed alla soppressione dei consorzi nonchè alla modifica dei loro confini territoriali si provvede, a termini dell'art. 62 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, sentita la Federazione nazionale dei consorzi di bonifica integrale. La detta Federazione deve pure essere interpellata in sede di approvazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione dei consorzi di bonifica da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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