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LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1570

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

È istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale è chiamato a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea. Il Corpo è chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.