LEGGE 5 dicembre 1941, n. 1572
Art. 1
Per promuovere lo sviluppo industriale nelle provincie dell'Italia centrale, meridionale e insulare, sono Concesse le agevolazioni di cui alla presente legge a favore degli stabilimenti industriali, che sorgeranno in località delle dette provincie: tali località saranno caso per caso determinate nei decreti di autorizzazione per gli stabilimenti stessi, da emanarsi con decreto del Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, sentita la Commissione Suprema di difesa, quando trattasi d'industrie belliche, regolate dall'art. 8 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 590, e sentito negli altri casi il Comitato interministeriale per l'autarchia.
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