LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1615

Type Legge
Publication 1941-12-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il punto 5 dell'art. 2 del decreto del capo del Governo 7 marzo 1936-XIV, richiamato dall'art. 2 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2286, è sostituito dal seguente: « Personale avventizio, compreso quello diurnista, giornaliero, cottimista e simili, addetto a servizi di carattere continuativo, che sia stato assunto da oltre sei mesi e sia retribuito mensilmente (equiparato, per la misura del premio di nuzialità, al personale salariato o assimilato se subalterno, e a quello di gruppo C in tutti gli altri casi) ».

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