LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1649
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'art. 367 lettera a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, va inteso nel senso che sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, coloro che alla data di entrata in vigore del testo unico predetto erano già legalmente e definitivamente abilitati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria in virtù di disposizioni anteriori al R. decreto-legge 16 ottobre 1924-II, n. 1755, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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