LEGGE 29 dicembre 1941, n. 1659
Art. 1
Le disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, modificato con legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1012, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2276, contenente disposizioni integrative del Regio decreto predetto, modificato con R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 503, convertito nella legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1217, e del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 200, sono estese, in quanto applicabili e con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, al personale degli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche esclusi i dipendenti statali che prestano servizio presso il Consiglio predetto.
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