LEGGE 11 dicembre 1941, n. 1662

Type Legge
Publication 1941-12-11
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

A decorrere dall'esercizio finanziario 1941-1942 il Ministero dell'aeronautica corrisponderà alle scuole d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma e del Regio politecnico di Torino i seguenti contributi: a) alla scuola della Regia università di Roma: 1) lire 256.000 (duecentocinquantaseimila), per la sezione velivoli, delle quali lire 21.000 (ventunomila) per sopperire alle maggiori spese inerenti all'applicazione del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646; 2) lire 200.000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42; b) alla scuola del Regio politecnico di Torino: 1) lire 265.000 (duecentosessantacinquemila) per la sezione velivoli delle quali lire 29.880 (ventinovemilaottocentoottanta) per sopperire alle maggiori spese inerenti all'applicazione del Regio decreto legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646; 2) lire 200.000 (duecentomila) per far fronte alle spese occorrenti per il funzionamento di una speciale sezione motori da istituirsi a decorrere dall'anno accademico 1941-42.

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