LEGGE 22 gennaio 1942, n. 13

Type Legge
Publication 1942-01-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine di cui al primo comma dell'art. 42 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, convertito, con modificazioni, nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, concernente il diritto della Finanza di rettificare le prime dichiarazioni presentate agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio, è prorogato al 31 dicembre 1942-XXI. È portato alla stessa data il termine per la rettifica delle dichiarazioni relative all'anno 1941, presentate da società ed enti tassabili per l'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI Visto, Il Guardasigilli: GRANDI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.