LEGGE 8 gennaio 1942, n. 16
Art. 1
Per provvedere alla razionale organizzazione delle attività di pesca della Dalmazia e del Quarnaro è stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sotto rubrica Commissariato generale per la pesca, la somma di L. 2.000.000 da ripartirsi in due quote di L. 1.000.000 ciascuna nei due esercizi 1941-XIX-1942-XX e 1942-XX-1943-XXI. Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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