LEGGE 15 gennaio 1942, n. 17

Type Legge
Publication 1942-01-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

L'esenzione da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale, nonchè l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia, fiscale, disposta dall'art. 2, secondo a terzo comma, della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono estese a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.