LEGGE 15 gennaio 1942, n. 17
Art. 1
L'esenzione da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale, nonchè l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia, fiscale, disposta dall'art. 2, secondo a terzo comma, della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono estese a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.
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